1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive